Quali limiti si applicano al datore di lavoro in tema di privacy dei dipendenti e rilascio di informazioni legate alle attività aziendali? Una interessante risposta a riguardo giunge dal Tar di Lecce, grazie alla sentenza n. 873 di quest’anno. In sostanza il provvedimento dispone il divieto di accesso alle dichiarazioni che i lavoratori subordinati hanno dato, nell’ambito dei controlli effettuati da parte dell’Ispettorato del Lavoro – Inl.
Considerando l’estremo rilievo che oggi hanno le norme riguardanti la sfera di riservatezza dell’individuo – basti pensare al Codice in materia di protezione dei dati personali e al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o Regolamento UE 2016/679) – di seguito vedremo insieme i principali contenuti di questa sentenza e perché è assai significativa nei rapporti di lavoro.
La decisione del Tar di Lecce
Il trattamento dei dati personali oggi deve avvenire in modo lecito, trasparente e sicuro e anche per ciò che attiene ai verbali di un’ispezione del lavoro, i diritti dei lavoratori che rilasciano dichiarazioni e danno dettagliate informazioni debbono essere garantiti e protetti.
Nella vicenda da cui è scaturita la sentenza del Tar, il ricorrente – una Srl che aveva fatto causa all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce – ha visto respinta la sua istanza di accesso ai documenti appena menzionati. Infatti il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce ha sancito che, in mancanza di provvedimenti sanzionatori verso il datore di lavoro pubblico o privato, prevale il diritto alla riservatezza dei dipendenti che, liberamente, hanno espresso dichiarazioni in fase di ispezione Inl.
Come si può leggere nella sentenza, a nulla dunque è valso il ricorso:
per l’annullamento del diniego alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla società ricorrente, trasmesso a mezzo Pec […] dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce sull’istanza di accesso formulata in data 8.11.23, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere copia degli atti e provvedimenti di cui all’istanza di accesso, con conseguente ordine all’Ispettorato Resistente di ostensione degli stessi.
Più nel dettaglio, la Srl ricorrente – ai sensi dell’art. 22 del legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e sulle norme di accesso ai documenti amministrativi – richiedeva copia delle dichiarazioni rese nel corso di un accertamento ispettivo da persone con contratto di lavoro subordinato, richiamate all’interno del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione. Quest’ultimo altro non è che un documento amministrativo ‘antiburocratico’ che, per legge, racchiude una pluralità di informazioni altrimenti suddivise in una pluralità di documenti diversi.
Il perché dell’infondatezza del ricorso della Srl
Nel testo della sentenza il giudice amministrativo dichiara il ricorso infondato nel merito per i punti che seguono.
Anzitutto, con il documento impugnato l’Ispettorato ha rigettato la domanda di accesso agli atti della Srl – da una parte – facendo riferimento al disposto di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 757/1994 – per il quale sono sottratte al diritto di accesso alcune categorie di atti, in rapporto alla esigenza di proteggere la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni.
In particolare, per quanto qui rileva, si fa riferimento ai:
documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.
Non solo. Il Tar di Lecce ha sottolineato che il procedimento ispettivo sulla Srl non si era ancora definito, in base a quanto disposto dall’art. 18 della legge n. 689/1981.
Proprio questo secondo aspetto secondo il giudice amministrativo pugliese:
appare dirimente nel concludere per la legittimità del diniego opposto dall’Ispettorato, tenuto conto dei contrapposti interessi rilevanti nel caso di specie.
Il Tar di Lecce pone questa essenziale distinzione al fine di comprendere il perché del provvedimento:
se da una parte c’è il diritto della Srl richiedente all’esibizione della documentazione richiesta, utile all’ente per potersi eventualmente difendere a fronte di rilievi e sanzioni da parte dell’Ispettorato,
dall’altra c’è però anche il diritto alla privacy del personale interpellato, in riferimento al contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori, mirato a scansare possibili conseguenze negative in azienda, in ragione della conoscenza di quanto dichiarato dai propri lavoratori.
No a possibili ritorsioni del datore di lavoro sui dipendenti
Il tribunale amministrativo ha così negato l’accesso agli atti, per evitare che i lavoratori rischino ripercussioni sul rapporto di lavoro in essere. E infatti nella sentenza n. 873 compaiono proprio queste parole:
Alla luce di quanto precede è allora di tutta evidenza che, con riguardo allo specifico caso in esame, nella valutazione delle opposte posizioni occorre dare prevalenza alla sfera soggettiva dei lavoratori, atteso che, non risultando nella fattispecie de qua ancora definitivamente concluso il procedimento accertativo al momento della proposizione della richiesta ostensiva di cui si discute, non poteva pertanto essere stata ancora adottata alcuna ordinanza-ingiunzione ai danni della Società tale da legittimare la stessa all’acquisizione della documentazione richiesta.
Secondo il giudice mancava quindi l’attualità dell’esigenza difensiva legata alla richiesta ostensiva della parte. In termini più semplici, non c’era alcuna esigenza immediata e urgente a giustificare la richiesta di esibizione degli atti, poiché non era ancora terminato il procedimento accertativo e non era stata ancora adottato alcun provvedimento contro la società ricorrente. La richiesta era perciò prematura.
Conclusioni
Il ricorso della società è stato rigettato. Infatti la tutela della privacy dei dipendenti costituisce un principio essenziale del diritto del lavoro e, in mancanza di un interesse specifico e concreto, ha sempre priorità in modo che sia garantita la propria posizione senza temere conseguenze (licenziamento, mobbing, trasferimenti ad altra sede aziendale).
Inoltre proteggere la riservatezza significa altresì incentivare la collaborazione dei dipendenti in fase di controlli dell’Ispettorato, dando eventuali informazioni private, spontanee e utili ai fini dell’accertamento di violazioni di norme. Se la riservatezza non fosse adeguatamente protetta, ci sarebbero maggiori rischi di controlli inefficaci.